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Ordinanza — n. 2948/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2948/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2948/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUTI RADOUAN nato il 10/02/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che El Bouti Radouan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva - è inammissibile poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2948/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva - è inammissibile poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato procedure di ricorso condono delle spese procedurali motivi di cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUTI RADOUAN nato il 10/02/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che El Bouti Radouan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della contestata recidiva - è inammissibile poiché la censura non è stata prospettata con l'atto di appello e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi