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Ordinanza — n. 2947/2024 — snpen Generato dall'IA

Procurator General's appeal dismissed for lack of interest due to expired prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General's appeal against the Court of Appeal's decision to dismiss proceedings due to prescription was declared inadmissible. The court found the appeal lacked legal interest because the seven-year and six-month prescription period for the offense committed in 2014 had already expired. Consequently, the appeal was rejected as generic and unable to achieve a practically favorable result.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal by the Public Prosecutor for cassation is inadmissible if the prescription period for the crime has expired, as no practical interest exists to obtain a favorable outcome.

Parole chiave

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lack of legal interest prescription period expired Public Prosecutor appeal cassation inadmissibility criminal procedure code perdita dell'interesse degno di protezione motivi di cassazione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte dì appello dì Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Zolin Andrea per il reato di cui all'art.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
«nel caso in cui il pubblico ministero propon[ga] ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Artt. 157 e 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte dì appello dì Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi
Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj
pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv.
Corte cost. n. 111/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: ZOLIN ANDREA nato a VICENZA il 19/11/1991 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte dì appello dì Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Zolin Andrea per il reato di cui all'art. 582 cod. peri., perché estinto per intervenuta prescrizione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispetto ad una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della Consulta, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti - è inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che:

«nel caso in cui il pubblico ministero propon[ga] ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 - 01); la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato - commesso il 12 agosto 2014 - pari a sette anni e sei mesi (artt.157 e 161 cod. pen.); non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

«in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla Consulta in relazione all'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato - interesse che nella specie non viene in rilievo, non avendo quest'ultimo presentato ricorso per cassazione - a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito; il che rende superflua ogni altra considerazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il