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Ordinanza — n. 2946/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Prosecutor's appeal as inadmissible due to lack of interest in a prescribed case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's decision to dismiss criminal proceedings due to prescription. The court found the appeal inadmissible because the prosecution lacked a practical interest to challenge a case where the statute of limitations had already expired. Consequently, the appeal was declared inadmissible for failing to meet the statutory requirement of a concrete, favorable outcome.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The public prosecutor lacks standing to appeal a dismissal based on prescription when the limitation period has clearly expired, rendering the appeal devoid of practical interest.

Parole chiave

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lack of interest appeal statute of limitations prescription criminal law procuratore generale inadmissible appeal inosservanza del termine perentorio perenzione dell'istanza di revisione prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
«nel caso in cui il pubblico ministero propon[ga] ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 612 cod. pen
- ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Touray Omar per il reato di cui all'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi
Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj
pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv.
Corte cost. n. 111/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: TOURAY OMAR nato il 06/02/1992 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Touray Omar per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispetto ad una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della Consulta, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti - è inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che:

«nel caso in cui il pubblico ministero propon[ga] ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 - 01); la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato - commesso il 13 ottobre 2014 - pari a sette anni e sei mesi (artt.157 e 161 cod. pen.); non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

«in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla Consulta in relazione all'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato - interesse che nella specie non viene in rilievo, non avendo quest'ultimo presentato ricorso per cassazione - a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito; il che rende superflua ogni altra considerazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I