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Ordinanza — n. 2945/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Prosecutor's appeal as inadmissible due to lack of interest and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court decision declaring a crime extinguished by prescription, arguing the ruling violated a 'concordated practice' regarding procedural modularity. The court rejected this appeal as inadmissible because the Prosecutor failed to demonstrate a concrete, favorable outcome for the case, which had already concluded. Furthermore, the appeal was deemed generic and lacked the specific interest required by law since the accused had not sought further review.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The public prosecutor's appeal for cassation is inadmissible if it lacks practical interest, as it must achieve a result theoretically and practically favorable, rendering abstract assertions of future legal principles insufficient.

Parole chiave

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lack of interest appeal prescription extinction public prosecutor appeal generic grounds inadmissibility procedural modularity costituzionalità delle leggi difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Haruta Veaceslav per il reato di cui all'art.
Art. 615-quinquies cod. pen.
- ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Haruta Veaceslav per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 615-quinquies cod. pen
- ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Haruta Veaceslav per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi
Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj
pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv.
Corte cost. n. 111/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: HARUTA VEACESLAV nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Haruta Veaceslav per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispetto ad una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della Consulta, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti - è inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che: - «nel caso in cui il pubblico ministero propon[ga] ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, Leskaj, Rv. 258060 - 01); - la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato - commesso il 2 ottobre 2014 - pari a sette anni e sei mesi (artt.157 e 161 cod. pen.); - non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

«in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla Consulta in relazione all'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato - interesse che nella specie non viene in rilievo, non avendo quest'ultimo presentato ricorso per cassazione - a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito; il che rende superflua ogni altra considerazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il