Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to substantiate procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuliano Gennaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding defense terms generic and unsupported by actual defensive needs, while the second ground failed to adequately address the appellate court's reasoning on non-punishment. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the substantive requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 108 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 497-bis c.p.; Art. 56 c.p.; Art. 640 c.p.; Art. 494 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to substantiate the alleged procedural defects or substantive errors with specific factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GENNARO nato a NAPOLI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gennaro Giuliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 497-bis, 56 e 640, 56 e 494 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, in quanto - secondo la consolidata giurisprudenza - «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez.
U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01, "Rossi"); in forza della disciplina emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid- 19, il giorno antecedente all'udienza di appello (allorché è stata avanzata l'istanza difensiva) era già scaduto il termine per proporre istanza di trattazione orale (non stata richiesta) e per rassegnare le conclusioni scritte; e il ricorso non ha addotto alcuna effettiva esigenza difensiva a sostegno della concessione del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso i presupposti per riconoscere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. avendo riguardo anche alla valutazione dei numerosi fatti commessi dall'imputato e l'impugnazione sotto tale profilo contiene enunciati assertivi ed è versato in fatto (prospettando irritualmente in questa sede l'agire maldestro dell'imputato; cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il terzo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - è del tutto generico poiché contiene enunciati non compiutamente riferibile al caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore