Cassation court dismisses appeal for theft as grounds are generic, non-specific, or manifestly unfounded under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Bianchi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bianchi argued against the conviction for theft and recidivism, but the court found his arguments generic, lacking specific references to the trial record, or manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic, does not specify the grounds for challenging the lower court's decision, or is manifestly unfounded based on the established facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI DOMENICO nato a GENOVA il 25/10/1988 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Bianchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione consumato (capo A. della rubrica) e tentato (capi B. e C.); letta la memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e contestato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente con riguardo all'attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a discarico e alla valutazione degli elementi a carico (in particolare, quanto rassegnato dall'operante Paolo Tedeschi), senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti) e comunque senza confrontarsi con la motivazione che ha attribuito rilievo centrale al riconoscimento del Bianchi da parte del Tedeschi (profilo rispetto al quale non è decisivo neppure il prospettato errore da parte della Corte di merito sulle modalità di acquisizione delle deposizioni a discarico: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico poiché ha censurato la ritenuta sussistenza della contestata recidiva, argomentata dalla Corte di appello alla luce dei precedenti dell'imputato e della pericolosità da lui palesata con i fatti oggetto del presente procedimento, facendo riferimento all'ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che alla concessione della liberazione anticipata) senza specificare in relazione a quali reati - tra quelli per cui il Bianchi ha riportato condanna definitiva - sia stata concessa la misura alternativa alla detenzione (facendo apodittico riferimento «ai reati considerati ai fini della contestata recidiva» e mero rimando, nel corpo della memoria difensiva, al certificato del casellario), così non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il richiesto sindacato della decisione di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione; rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti e l'organizzazione dell'attività criminale palesata dalle modalità di commissione di essi oltre ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore d