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Ordinanza — n. 2938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATIELLO PAOLO nato a NAPOLI il 06/10/1966 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Paolo Moscatiello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inammissibile poiché: ha irritualmente dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità (cfr. atto di appello) una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado (cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 1, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inammissibile poiché: ha irritualmente dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità (cfr. atto di appello) una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado (cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia alla sicurezza pubblica motivi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
278609 - 01), che - come esposto appena sopra - non può essere utilmente addotto nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATIELLO PAOLO nato a NAPOLI il 06/10/1966 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Paolo Moscatiello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è inammissibile poiché: ha irritualmente dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità (cfr. atto di appello) una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado (cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01;

Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217 - 01); e nel resto ha denunciato il vizio di motivazione quantunque, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (quale quello ritenuto nella specie), il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - che ha inteso dedurre pure la violazione della legge penale - ha in realtà denunciato unicamente il vizio di motivazione, avendo prospettato l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, segnatamente in ordine all'idoneità intimidatoria delle espressioni dell'imputato (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01), che - come esposto appena sopra - non può essere utilmente addotto nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto che non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Francesco Ruggiero poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato e la conferma delle statuizioni civili - statuizioni estranee al presente giudizio di legittimità - e, nel resto, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr.

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estenso