Italian Court dismisses appeal on aggravated assault as penalty increase was legally justified under recidivism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault and injuries. The appellant argued the sentence increase violated statutory limits, but the court found the base penalty and the additional months for the lesser crime were legally sound under recidivism provisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: The court must explicitly justify the sentence increase for combined crimes committed by a recidivist, ensuring it meets the minimum statutory fraction of the base penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAURIVILCA YPARRAGUIRRE VICTOR HUGO nato il 21/10/1985 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Victor Hugo Yaurdviica Yparraguirre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quanto qui di interesse - ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di rissa e lesioni personali (capi A) e C) della rubrica); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano carenze motivazionali circa l'aumento ex art. 81 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la pena base per il più grave reato di cui al capo A) è stata fissata in tre mesi di reclusione e la Corte di merito ha indicato le ragioni per cui ha stimato congruo l'aumento di un mese e quindici giorni di reclusione per il reato di cui al capo C) - conforme al disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen. (secondo cui per i reati avvinti dal vincolo della continuazione commessi dal recidivo reiterato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) - facendo esplicito riferimento alla gravità delle condotte lesive (dando conto pure del fatto che siano state cagionate con un'arma); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il Presidestél