Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic assertions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizio Bonelli inadmissible because it lacked the necessary specificity required by law. Bonelli's arguments were deemed generic, merely asserting that elements of fraud might apply without criticizing the specific evidence or legal reasoning. Consequently, the court ordered Bonelli to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds for challenging the decision, limiting itself to generic assertions without identifying errors in the evidence or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Patrizio Bonelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma poiché si limita ad assumere in maniera generica che nella specie ricorrerebbero al più gli elementi costitutivi del delitto di truffa e a contestare in maniera del tutto assertiva la correttezza dell'individuazione dell'imputato senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il PresiOnte