Italian appeal court dismisses appeal as inadmissible for failing to fully confront the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Argenti inadmissible because it did not fully confront the reasoning of the Milan Court of Appeal. Argenti argued for a violation of criminal law and defects in motivation, but the court found his arguments merely reiterated a different assessment of evidence without engaging with the specific grounds used by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Argenti was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to fully confront the reasoning of the contested decision, merely reiterating a different assessment of evidence without engaging with the specific grounds used by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTI ANTONIO FABIO nato a GELA il 09/08/1982 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; é v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fabio Argenti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 186 C.d.S.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato - è inammissibile poiché non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha esposto in maniera congrua e logica gli elementi in forza dei quali si è pervenuti alla sua identificazione, fondata in particolare su un suo segno distintivo inequivoco) ma finisce col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President