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Ordinanza — n. 2934/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal censure and generic factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific legal censure against the lower court's decision, instead offering general factual assertions without challenging the evidence's interpretation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required formal requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations of fact or intent without specific legal censure or indication of the elements relied upon for the challenge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic factual allegations lack of legal censure Code of Criminal Procedure court costs and fine abuso della licenza e delle targhe guida nonostante revoca della patente legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 16 ottobre 2023, ossia tardivamente rispetto all'udienza del giorno 18 ottobre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr.
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCOSTA MARCO nato a GIOIA TAURO il 25/01/1985 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Circosta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 48, 476, 483 cod. pen.; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 16 ottobre 2023, ossia tardivamente rispetto all'udienza del giorno 18 ottobre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, che l'imputato avrebbe denunciato lo smarrimento di una patente di guida diversa da quella già revocata con provvedimento del Prefetto del 19 ottobre 2012 - non contiene compiute censure di legittimità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì una prospettazione di fatto senza addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si prospettano il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che l'odierno ricorrente non avrebbe denunciato lo smarrimento della patente per ottenere il permesso provvisorio, ma allo scopo di sostenere di nuovo l'esame di abilitazione alla guida - è manifestamente infondato dal momento che l'illecito penale di cui agli artt. 476-483 cod. pen. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volizione del fatto, rimanendo prive di rilievo giuridico le finalità perseguite, per mezzo della falsità, dal suo autore; rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui si adducono il vizio di motivazione e la violazione della legge penale con riferimento alla sussistenza della recidiva e alla determinazione della pena - è generico, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi alla base delle censure formulata - se non per il tramite della generica allegazione delle «reali intenzioni dell'imputato», ossia di una irrituale prospettazione di elementi di fatto - non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il richiesto sindacato della decisione di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensor