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Ordinanza — n. 2933/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription and procedural grounds for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mario Scorza's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for theft. The court found the prescription defense manifestly unfounded due to recidiva and the second appeal ground inadmissible because it could only be treated as a violation of penal law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99, 131-bis, 133 c.p.: The Supreme Court may declare a cassation appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack interest, without examining the merits of the alleged violation of prescription or procedural rules.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prescription of criminal offense recidiva infraquinquennale violation of penal law court costs and fine recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 99, comma 4 c.p.
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce l'estinzione del reato per prescrizione - è manifestamente infondato poiché, anche a voler collocare il fatto il 10 giugno 2015, tenuto conto della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod.
Art. 161, comma 2 c.p.
pen.) e del conseguente aumento di due terzi di esso ex art. 161, comma 2, cod.
Art. 131-bis c.p.
277281 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si adduce la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1 c.p.
e, a ben vedere, si censura la motivazione resa dalla Corte di merito - è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato ha argomentato mediante un iter immune da vizi, valorizzando elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità contemplati dall'art. 133, comma 1, cod.
art. 131-bis cod. pen
277281 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si adduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/05/2018, Pireddu
283328 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/05/2018, Pireddu, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA MARIO nato a BONIFATI il 15/05/1967 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Scorza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.624 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce l'estinzione del reato per prescrizione - è manifestamente infondato poiché, anche a voler collocare il fatto il 10 giugno 2015, tenuto conto della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) e del conseguente aumento di due terzi di esso ex art. 161, comma 2, cod. pen. (cfr.

Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/05/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01), non è decorso il termine di prescrizione di dieci anni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia l'omessa motivazione sull'eccezione di prescrizione del reato - è inammissibile in quanto sulle quaestiones iuris come quella in discorso può utilmente dedursi soltanto la violazione della legge penale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), il che esime dal dilungarsi per osservare che in ogni caso «è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si adduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, a ben vedere, si censura la motivazione resa dalla Corte di merito - è manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato ha argomentato mediante un iter immune da vizi, valorizzando elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (segnatamente, il tempo in cui l'impossessamento si è protratto e l'intensità del dolo) nonché i precedenti specifici riportati dall'imputato, ed il ricorso ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento di merito, muovendo peraltro censure generiche in relazione alle precedenti condanne dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensor