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Ordinanza — n. 2931/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling victim statements are admissible without witness credibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Ayoub Targhal inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds. The appellant argued violations of criminal procedure law regarding the assessment of evidence, but the court held that victim statements do not require the same credibility scrutiny as witness testimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Victim statements in criminal proceedings are admissible as a foundation for criminal responsibility without being subject to the specific credibility verification rules applicable to witness testimony, provided the court offers adequate motivation regarding the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of the narrative.

Parole chiave

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victim statement admissibility credibility assessment rules criminal procedure appeal manifestly unfounded appeal theft conviction confirmation court costs and fine procedural inadmissibility carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato e generico, poiché «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
253214 - 01) e l'impugnazione non contiene censure in ordine al vaglio di attendibilità ma solo asserti generici sul difetto di elementi che ne corroborino il narrato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
art. 616 cod. proc. pen
253214 - 01) e l'impugnazione non contiene censure in ordine al vaglio di attendibilità ma solo asserti generici sul difetto di elementi che ne corroborino il narrato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGHAL AYOUB nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ayoub Targhal ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato e generico, poiché «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01) e l'impugnazione non contiene censure in ordine al vaglio di attendibilità ma solo asserti generici sul difetto di elementi che ne corroborino il narrato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside