Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism issue in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the specific and infra-quinquennial recidivism requirements. The appellant, Francesco Bartolomeo Macedonio, argued these conditions were not met, but the Court found this argument was not raised in the Court of Appeal's judgment. Consequently, the Court ruled that such issues must be raised in the second instance or are non-devolutive, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot raise issues omitted by the Court of Appeal unless they are non-devolutive or could not have been raised earlier, as the second instance judgment must specifically address all grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACEDONIO FRANCESCO BARTOLOMEO nato a GIFFONE il 04/08/1960 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Bartolomeo Macedonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'insussistenza dei presupposti applicativi della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale - è inedito perché la censura non è stata sollevata con l'atto di appello («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»:
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside