Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2929/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for bribery, ruling the appeal inadmissible due to lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Fiore against his criminal conviction for bribery inadmissible. The appellant argued for a violation of sentencing guidelines and procedural errors, but the court found the lower court's reasoning on the penalty sufficient and based on established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence or alleging procedural defects is inadmissible if the first instance court has already clearly identified the relevant elements for sentencing and the appeal does not introduce new factual grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility proportionality of sentence bribery conviction court costs award procedural defect argument modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
256197 -01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 133 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 133 cod. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
256197 -01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
271269 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Fiore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio -è inammissibile in quanto la Corte di merito con evidenza ha indicato, in maniera congrua e conforme al diritto, gli elementi contemplati dall'art. 133 cit. sui quali ha fondato la propria decisione sulla misura della pena, peraltro inferiore al medio edittale; e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite della prospettazione di distinti elementi di fatto (ad avviso della difesa) meritevoli di apprezzamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 -01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente