Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient argumentation and manifestly unfounded grounds regarding bankruptcy fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Rinaldi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments insufficiently compared to the lower court's reasoning, which explicitly rejected the 'insufficient allegation' defense under civil code provisions rather than merely excluding a corporate group. Furthermore, the appeal's new grounds were deemed a mere repetition of previous inadmissible claims, rendering the entire petition legally untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not sufficiently confront the contested judgment's reasoning or if they are manifestly unfounded and repetitive of previously rejected arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI FRANCESCO nato a FIRENZE il 16/12/1968 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Rinaldi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile, rideteminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolente per distrazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, il cui iter argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità ha censurato parzialmente (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448), dato che la Corte territoriale non si è limitata ad escludere che nella specie potesse ravvisarsi un gruppo societario, ma ha rimarcato l'insufficiente allegazione circa l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 2634 cod. civ. (affermando che il vantaggio compensativo invocato «non è stato disciplinato nei rapporti interni tra le supposte società del gruppo», non è «neppure emerso e dimostrato come concretamente verificatosi» e non era «neppure astrattamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società») e, sotto tale ultimo profilo, il ricorso contiene asserti del tutto ipotetici (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, la pluralità delle distrazioni, oltre alla sua condotta processuale) e il ricorso ha addotto irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento; rilevato che con i motivi nuovi la difesa ha, a bene vedere, ribadito quanto già esposto con il ricorso, il che esime dal dilungarsi per osservare che comunque essi sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten