Cassation annuls appeal judgment for theft due to lack of prosecutability without victim's complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment without remittal. The appellants argued for procedural inadmissibility and flawed reasoning regarding aggravating circumstances. The court ruled that theft is only prosecutable ex officio if the victim is incapacitated or if specific aggravating factors exist, none of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: The action for theft is subject to private prosecution unless the victim is incapacitated or specific aggravating circumstances apply; absence of these conditions renders the prosecution inadmissible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COPALEA MINDRA nato il 17/12/1994 MUNTEANU SUKARINA nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto da Mindra Copalea e Sukarina Munteanu che, in riforma della pronuncia di proscioglimento di primo grado, ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione - con unico atto - il difensore delle imputate, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - il difetto della condizione di procedibilità, alla luce della novella legislativa ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (secondo motivo).
3. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - difetta in atti qualsivoglia manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa, la cui identità è rimasta ignota; cfr. pure quanto rappresentato, su richiesta di questo Ufficio, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 18 maggio 2023).
Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbita l'ulteriore censura. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il