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Ordinanza — n. 2926/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for association crimes as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Bosjak against his conviction for association crimes inadmissible. The lower court had confirmed the conviction based on facts already judged in a separate proceeding, which the appellant argued should be treated as a continuation of those crimes. The court rejected this argument, finding the lower court's reasoning logical and sufficient regarding the temporal and spatial elements of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already provided a congruous and logical assessment of the facts, and the appellant attempts to substitute this evaluation with an alternative one in a manifestly unfounded manner.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal association crimes conviction continuation of facts procedural costs award sanzioni penali recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624-bis c.p.
Rilevato che Enthony Bosjak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 624-bis cod. pen
Rilevato che Enthony Bosjak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSJAK ENTHONY nato a FLERO 11 10/11/1993 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Enthony Bosjak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli già giudicati con sentenza del G.i.p. del il Tribunale di Pordenone, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di fatto su cui ha fondato la propria decisione (collocazione nel tempo e luogo di commissione dei reati nonché il fatto quelli già giudicati - a differenza di quello oggetto del presente procedimento - costituiscano reati-fine di un'associazione criminosa) e il ricorso ha finto col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un alternativo apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sident