Italian court dismisses appeal against criminal conviction for association crimes as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Bosjak against his conviction for association crimes inadmissible. The lower court had confirmed the conviction based on facts already judged in a separate proceeding, which the appellant argued should be treated as a continuation of those crimes. The court rejected this argument, finding the lower court's reasoning logical and sufficient regarding the temporal and spatial elements of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already provided a congruous and logical assessment of the facts, and the appellant attempts to substitute this evaluation with an alternative one in a manifestly unfounded manner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSJAK ENTHONY nato a FLERO 11 10/11/1993 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Enthony Bosjak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli già giudicati con sentenza del G.i.p. del il Tribunale di Pordenone, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di fatto su cui ha fondato la propria decisione (collocazione nel tempo e luogo di commissione dei reati nonché il fatto quelli già giudicati - a differenza di quello oggetto del presente procedimento - costituiscano reati-fine di un'associazione criminosa) e il ricorso ha finto col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un alternativo apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sident