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Ordinanza — n. 2922/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to specify grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Stracquadaini's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued for reduced liability and lighter penalties but failed to provide specific grounds for his claims. The court ruled that the appeal was generic and lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements upon which the grievances are based, merely repeating the arguments already presented to the lower court.

Parole chiave

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generic appeal violation of law defective motivation Criminal Procedure Code inadmissible appeal specific grounds required procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
e delle attenuanti generiche, nonché dell'eccessività della pena inflitta - è generico poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 114 cod. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui l'imputato si duole, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, dell'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACQUADAINI GIORGIO nato a COMISO il 21/09/1996 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giorgio Stracquadaini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato, la condanna riportata per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.

2) e 5) e 624 bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui l'imputato si duole, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, dell'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché dell'eccessività della pena inflitta - è generico poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (che richiama il compendio su cui si è fondata la decisione), non indica con la necessaria specificità gli elementi alla base delle censure formulate ma si limita a riproporre per il tramite di asserti estremamente sintetici la prospettazione già sottoposta alla Corte di merito, non consentendo dunque di individuare compiutamente i rilievi in relazione ai quali si sollecita il sindacato di questa Corte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre91'den