Cassation annuls appeal judgment for theft due to lack of private prosecution requirement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's conviction for theft without remand. The defense argued the crime required a private prosecution complaint, which was absent in the file. The court ruled that since the victim was not incapacitated and no complaint existed, the prosecution could not proceed under the new legislative regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 3 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: The action for theft is subject to private prosecution unless the victim is incapacitated or specific circumstances apply; without a valid complaint, the prosecution is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIRENZO VITTORIO nato a MILANO il 12/05/1982 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da Vittorio Direnzo, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - il difetto della condizione di procedibilità, alla luce della novella legislativa ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo).
3. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - in atti è presente una denuncia, sporta dal Vitantonio Giotta il 29 giugno 2016, che per l'appunto difetta di qualsivoglia manifestazione di volontà punitiva; e, a seguito di richiesta da parte di questo Ufficio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha comunicato (in data 30 maggio 2023) che «non è stata né presentata né trasmessa alcuna denuncia/querela».
Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbite le ulteriori censure. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore