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Ordinanza — n. 2919/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion below statutory average lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding excessive sentencing was not sufficiently specific. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found this merely asserted without detailing specific legal parameters violated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: A cassation appeal challenging a sentence below the statutory average is inadmissible if it lacks specific legal grounds, as sentencing discretion does not require detailed justification when the penalty is moderate.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion below average lack of specific legal grounds penal code provisions court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 133 c.p.
256197 - 01); e la censura sollevata è del tutto priva di specificità, sostanziandosi in un assertivo richiamo dei taluni dei parametri posti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
256197 - 01); e la censura sollevata è del tutto priva di specificità, sostanziandosi in un assertivo richiamo dei taluni dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
pure Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIOVANNI nato a TORINO il 28/09/1968 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Conte ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato (riducendo la pena inflitta) la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto «la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito» e «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice» quando - come nella specie - «venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01: cfr. pure Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01); e la censura sollevata è del tutto priva di specificità, sostanziandosi in un assertivo richiamo dei taluni dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente