Italian Supreme Court dismisses appeal on theft of electricity, upholding aggravated violence charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Bruno Nicolas Noto inadmissible regarding his conviction for theft of electricity. The court found the appellant's argument concerning the aggravated circumstance of violence against property to be unfounded based on established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen.; in theft cases, the aggravated circumstance of violence against property is established whenever physical energy is used causing damage or functional disruption requiring restoration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO BRUNO NICOLAS nato a VITTORIA il 29/06/1996 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bruno Nicolas Noto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cit. - è manifestamente infondato in quanto: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02); e la Corte di merito ha affermato con motivazione immune da vizi logici che l'odierno ricorrente ha fruito indebitamente di quantitativi non registrati di energia elettrica, previa effrazione della calotta e dei tenoni posteriori del misuratore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favo,ré della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid