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Ordinanza — n. 2917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation regarding surveillance footage and lack of decisive impact on the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Nicosia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nicosia argued the lower court misinterpreted surveillance footage and failed to properly consider aggravating circumstances like violence on property and recidivism. The court rejected these claims because the appeal did not explicitly identify the specific procedural act or prove how the evidence decisively undermined the logical coherence of the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625, 493 ter c.p.: An appeal for cassation alleging a defect in motivation regarding the interpretation of evidence is inadmissible if it merely points to unconsidered acts without explicitly identifying the specific procedural act, proving the factual incompatibility, and demonstrating how the act decisively compromises the logical coherence of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defect in motivation surveillance footage interpretation violence on property recidivism aggravating circumstance logical coherence of reasoning court costs and fine abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui ci si duole della ritenuta sussistenza delle aggravanti - è manifestamente infondato: - con riguardo alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 493 ter c.p.
Art. 62-bis c.p.
268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui ci si duole della ritenuta sussistenza delle aggravanti - è manifestamente infondato: - con riguardo alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/07/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Nicosia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, 493 ter cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità del ricorrente, sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe travisato l'orario riportato sulle immagini delle videocamere di sorveglianza - è inammissibile poiché «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); l'espunzione della prova in discorso non incrina l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, che si fonda su altri elementi di prova (ivi compresa l'ammissione da parte del ricorrente di aver utilizzato indebitamente le carte di pagamento facenti parte della refurtiva e la giustificazione da lui fornita, di cui si è rimarcata l'implausibilità; e nel resto il motivo in esame ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità un'alternativa lettura del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui ci si duole della ritenuta sussistenza delle aggravanti - è manifestamente infondato: - con riguardo alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione; e tanto rileva sia ove l'oggetto del danneggiamento sia costituito dal bene asportato, sia che sia integrato dai presidi frapposti a tutela e sia che ad essere investita della violenza sia un bene principale dal quale si produca, con l'impiego di energia, il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, che ne renda necessario il ripristino» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02), e nella specie risulta che il fatto è stato commesso forzando il vetro della parte inferiore della porta di ingresso dell'agenzia assicurativa (il che ne ha reso necessario il ripristino);- rispetto alla recidiva perché ha prospettato carenze motivazionali nonostante l'iter logico- giuridico della decisione, lineare, coerente e conforme alla disamina degli elementi in atti, avendo in particolare dato conto dei precedenti (anche specifici) del ricorrente, della gravità dei fatti, traendone la sua proclività a delinquere; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Cons