Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's decision lacked proper reasoning and violated the law, but the Court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. The Court ruled that such appeals are inadmissible when they fail to offer specific legal criticism distinct from the lower court's already-examined reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Cassation appeals based on the repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court, or lacking specific legal criticism, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEMBRINI ANNA nato a NAPOLI il 03/03/1962 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Settembrini Anna impugna la sentenza in data 29/03/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 10/10/2018 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione; Deduce il vizio di motivazione in ragione del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Ciò premesso il ricorso è anzitutto manifestamente infondato nella parte in cui sostiene l'illegittimità della motivazione per relationem.
L'assunto difensivo contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di Silvio c.
Italia, 20 ottobre 2015; Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994). Nel resto il ricorso è la mera reiterazione dei medesimi motivi esposti con l'appello e risolti dalla Corte di appello con motivazione rimasta sostanzialmente inascoltata. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consiglier