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Ordinanza — n. 2858/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for money laundering, rejecting arguments on mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lleshaj Florjan inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code and contested the finding of recidivism. The court rejected these claims, noting the trial judge correctly applied legal principles regarding the exclusion of particular leniency and the specific criteria for assessing recidivism under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, c.p.; Art. 133, c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on mitigating circumstances and recidivism is logically sound and based on a concrete assessment of the criminal inclination rather than merely the gravity of facts.

Parole chiave

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money laundering conviction recidivism assessment mitigating circumstances appeal inadmissibility Article 133 Penal Code circostanze attenuanti assenza di caso di rigore collegamento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, c.p.
Art. 133, c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHAJ FLORJAN (CUI 05COOHV) nato il 01/02/1999 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lleshaj Florjan impugna la sentenza in data 09/03/2023 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 25/01/2022 che lo aveva condannato per il reato di ricettazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della particolare tenuità della ricettazione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che la corte di appello ha altresì adeguatamente accertato come i reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione della recidiva siano stati commessi dallo stesso prevenuto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de