Italian court dismisses request for trial remittal due to failure to notify other parties within seven days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal of the trial inadmissible because the applicant failed to notify other parties within the mandatory seven-day period. Although the applicant argued that local conditions compromised judicial impartiality, the court emphasized that strict procedural compliance is required for such requests. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay a fine and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.: A request for remittal of proceedings is inadmissible if not notified to other parties within seven days, as such notification is an indispensable condition for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FONTI MICHELE SANTE nato a CALTANISSETTA il 29/12/1972 trasmessa dal TRIBUNALE di PESARO con ordinanza del 05/06/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fonti Michele Santi chiede la rimessione del processo pendente a suo carico presso il Tribunale di Pesaro. L'istanza viene fondata sull'assunto secondo cui «il processo è turbato dalle gravi situazioni locali che impediscono imparzialità e serenità degli organi collegiali giudicanti.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Va evidenziato a che la richiesta di rimessione del procedimento, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso in esame, oltre al pubblico ministero, si rileva anche la presenza di una parte civile, tale Piersante Domenico. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa anche dall'odierno Collegio, «la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 - 01). Ebbene, dall'esame degli atti messi a disposizione di questa Corte non risulta che tale incombente sia stato evaso dal richiedente, visto che l'istanza - depositata nella Cancelleria del giudice- non risulta notificata né al pubblico ministero, né alla parte civile. Da qui la sua inammissibilità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria mentre, trattandosi di richiesta e non di ricorso, non ritiene il Collegio di condannare il soggetto interessato anche al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.