Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of lower court arguments on extortion qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely repeated arguments already examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for a different qualification of his conduct regarding aggravated extortion, but the lower court provided sufficient logical reasoning based on Article 629 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that repeating these merits without specific new criticism renders the appeal inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; It is inadmissible for a cassation appeal to be based on grounds that resolve into the repetition of those already deduced in the appeal, which were examined and rejected by the court of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGIAS PAOLO nato a SASSARI il 07/07/1968 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Augias Paolo impugna la sentenza in data 21/12/2022 della Corte di appello di (agliari - Sezione Distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2021 del Tribunale di Sassari, che lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ascritta all'imputato in termini di estorsione, risulta manifestamente infondato e reiterativa del medesimo motivo di appello, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.;
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid