Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of contention merely repeated arguments previously examined and rejected by the appellate court. The appellant argued regarding the suitability of conduct and subjective elements of attempted robbery, but the court found these criticisms non-specific and lacking in new argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on grounds that merely repeat those already deduced in the appeal, which were substantively examined and rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA LUKAS nato a SASSARI il 06/01/2001 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Saba Lukas impugna la sentenza in data 19/10/2022 della Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, che in riforma della sentenza in data 15/12/2020 del G.u.p. del Tribunale di Sassari, ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno e ha rideterminato la pena inflittagli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del delitto di tentata rapina sotto il profilo dell'idoneità della condotta e dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 15 e 16), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presid