Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Romeo Giovanni and Bellomonte Antonia inadmissible. The appellants argued against the lower court's confirmation of convictions for offenses under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code, citing a lack of motivation. The court rejected this claim, ruling that the appeal's grounds were generic and indeterminate, failing to meet the specific requirements of Article 581(1)(d) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Appeals lacking specific, determinate grounds that allow the appellate judge to identify the specific criticisms are inadmissible for being indeterminate.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO GIOVANNI nato a PALERMO il 22/05/1978 BELLOMONTE ANTONIA nato a PALERMO il 05/11/1980 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Romeo Giovanni e Bellomonte Antonia, con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 23/02/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 20/01/2022, nella parte in cui li condannava per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente