Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court evidence and reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Albano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Albano challenged the lower court's conviction for aggravated robbery by arguing for a different interpretation of procedural data and the reliability of evidence sources. The court rejected these arguments, citing the legal preclusion that prevents the cassation judge from re-evaluating the factual findings or logical reasoning of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical reasoning of the lower court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANDREA nato il 22/12/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Albano Andrea impugna la sentenza in data 18/11/2022 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza in data 27/01/2022 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto quale autore della rapina contestata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Preside