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Ordinanza — n. 2851/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as substantive law violations based on non-revisable factual reconstruction are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's reclassification of a crime as attempted robbery and its sentencing, alleging substantive legal violations. The court rejected these claims because they relied on factual assumptions regarding the dynamic reconstruction of the incident, which cannot be revisited in a judgment of legitimacy.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on substantive law violations grounded in non-revisable factual assumptions regarding the concrete reconstruction of the case are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substantive law violations factual reconstruction review judgment of legitimacy attempted robbery reclassification azione civile reiterazione di reati penali tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA FRANCESCO nato a CAGLIARI il 01/05/1942 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Manca Francesco impugna la sentenza in data 22/03/2023 della Corte di appello di Genova, che, in riforma della sentenza in data 31/05/2022 del Tribunale di Genova, ha riqualificato il reato quale tentativo di rapina e ha rideterminato la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la qualificazione giuridica del fatto contestato e genericamente la responsabilità, così come proposto, risulta inammissibile, in quanto denuncia violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato di tentata rapina impropria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente