Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding substitute penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to recognize generic mitigating circumstances equivalent to aggravating ones and to re-determine the sentence. The court found the appeal manifestly unfounded because the trial judge had explicitly and logically explained why the substitute penalty was excluded in its written reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided clear and logical reasoning for its decision on the application of the substitute penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE ANTONIO nato a NAPOLI il 21/11/1983 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pascale Antonio impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello di l'Aquila che, in riforma della sentenza in data 14/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ha rideterminato la pena inflittagli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata sanzione sostitutiva di pena detentiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente