Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2848/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise conditional sentence issues at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lai Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the lower court correctly rejected the claim of necessity under Article 54 of the Penal Code, the appellant failed to specifically request the conditional suspension of the sentence or its conversion to a fine during the second instance proceedings. The Court ruled that such requests must be explicitly raised as grounds for appeal to avoid inadmissibility, citing relevant procedural articles and prior case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals regarding conditional sentence suspension or conversion to fine must be specifically raised as grounds for appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension conversion to fine inadmissibility of appeal second instance procedure specific grounds requirement court costs and fine Article 606 procedural code legittima difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 10694 del 30/10/2019
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016
276596 - 02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI IVAN nato a ROMA il 22/10/1973 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lai Ivan impugna la sentenza in data 22/03/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 11/07/2022 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. sono manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dello stato di necessità (cfr.

Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud., dep. il 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); Considerato che le doglianze con cui si invoca, peraltro in termini del tutto generici, la sospensione condizionale della pena o la conversione della stessa in multa, non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in tema di sospensione condizionale si vedano Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presi