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Ordinanza — n. 2847/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for retrial due to procedural defects and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued for nullity due to improper notification and violations of procedural law, but the court found these grounds were not timely raised before the Court of Appeal. Furthermore, the court rejected the arguments as mere repetitions of issues already examined and dismissed by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 180, Art. 192 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.; The appeal is inadmissible if grounds are not raised within the statutory deadline or if they merely repeat arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new specific criticisms.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Procedural Nullity Repetition of Arguments Court of Cassation Statutory Deadlines Judicial Review minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 180 c.p.p.
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod.
Art. 192 c.p.p.
Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 601, comma 3 c.p.p.
A tale proposito, infatti, va ribadito che «Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod.
art. 192 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado», (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 6613 del 27/10/2022
Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI CARMINE nato a TERMOLI il 03/06/1987 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cirelli Carmine impugna la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2020 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per i reati di minaccia e danneggiamento. Deduce:

1. Nullità per mancata notificazione del decreto di citazione in appello nel rispetto dei termini a comparire;

2. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

3. Vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato.

4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della sentenza perché il decreto di citazione è stato all'imputato senza il rispetto del termine a comparire è inammissibile perchè non è stato tempestivamente dedotto davanti alla Corte di appello. A tale proposito, infatti, va ribadito che «Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado», (Sez. 1 - , Sentenza n. 6613 del 27/10/2022 Ud., dep. il 2023, Amato, Rv. 283988 - 01). 4.2.

I restanti motivi d'impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello; questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non nnassimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4.3. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione À .1, del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Con