Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court's factual findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the lower court's finding of criminal liability based on a different reading of evidence. The appellant argued for a revised assessment of source reliability, but the law prohibits the cassation court from re-evaluating factual findings or logical reasoning made by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or logical reasoning of the lower courts, rendering appeals based on a different assessment of evidence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTORRE ALESSANDRO nato a L'AQUILA il 05/12/1971 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ettorre Alessandro impugna la sentenza in data 10/02/2023 della Corte di appello di L'aquila, che ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza in data 27/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di L'aquila, che lo aveva condannato per i reati di tentativo di rapina e di lesioni aggravate. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a questi ascritti, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Preside