Italian Supreme Court dismisses appeal as groundless, upholding conviction for robbery and resistance to public official.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Nafi Hassan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Hassan challenged the lower court's confirmation of his conviction for robbery and resistance to a public official, arguing for an alternative factual reconstruction. The court rejected this as a groundless attempt to re-litigate facts outside the scope of a legality review, noting the lower court's reasoning was logically sound and legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or constitute a groundless attempt to reconstruct facts outside the scope of the legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nafi Hassan impugna la sentenza in data 28/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 08/07/2022, che l'aveva condannato per il reato di rapina e danneggiamento; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, oltre ad essere finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagina 3 e 4 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato di rapina impropria in concorso formale con quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, Di maggio, Rv. 269502 - 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente