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Ordinanza — n. 2843/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of lower court arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sallustio's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged his conviction for receiving stolen goods, claiming violations of specific criminal code articles and requesting generic mitigating circumstances. The court ruled that since these issues were already resolved in the lower instance without logical flaws, the new appeal lacks the necessary specific criticism required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are a mere repetition of those already examined and dismissed by the court of appeal, failing to provide specific criticism of the lower judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments lack of specific criticism receiving stolen goods generic mitigating circumstances motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen..
Art. 712 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen..
art. 712 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano
231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; t n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sallustio Giovanni impugna la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 06/09/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen..

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen..

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen...

4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 4.1. Tutti i motivi d'impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di responsabilità per il reato di ricettazione (pagg. 3 e 4) e alla conseguente impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., oltre che in punto di negazione delle circostanza attenuanti generiche (pag. 4), con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame.

A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;

Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4.3.

Quanto alla recidiva, non risulta che sia stata contestata, con la conseguenza che il motivo si mostra privo di correlazione con la sentenza impugnata.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila