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Ordinanza — n. 2842/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as recidiva challenge not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Loffredo Umberto inadmissible because his sole ground challenging recidiva is not permitted in cassation proceedings. The appellant argued against the existence of recidiva, but the court noted that generic mitigating circumstances were already recognized by the first-instance judge. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The challenge to recidiva is inadmissible in cassation proceedings; the court must verify the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the crime.

Parole chiave

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recidiva challenge inadmissibility cassation procedural limits Art. 133 criminal code criminal inclination assessment generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO UMBERTO nato a NAPOLI il 16/12/1982 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Loffredo Umberto impugna la sentenza in data 03/03/2023 della Corte di appello dì L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 01/07/2022 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per í reati di cui agli artt. 424 e 635, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, così come proposto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; considerato che, invero, la motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva (si veda pagina 3) è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche trascura di considerare che quelle sono già state riconosciute dal giudice di primo grado;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presiden