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Ordinanza — n. 2841/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for exceeding appellate court's review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower courts' fraud conviction. The appellant argued for a different assessment of evidence and logical reasoning, but the court held that the appellate court's judgment was free from logical flaws and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of procedural results for those of the lower courts nor examine the logical soundness of the reasoning, thereby upholding the finality of appellate judgments.

Parole chiave

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Cassation review limits appellate judgment finality fraud conviction appeal logical reasoning assessment procedural preclusion censura dell'apprezzamento delle prove perseguimento penale per truffa documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA DAVIDE nato a SAN SEVERO il 19/08/1975 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Di Palma Davide impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di L'aquila, che ha confermato la sentenza in data 17/06/2019 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di truffa; Ritenuto che i motivi di ricorso -con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova- non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto quale autore della truffa contestata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a