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Sentenza — n. 2836/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2836/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 27 Cost.. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 27 Cost, art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 2836/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 27 Cost.. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen..

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione ricettazione truffa per mestiere esame delle censure formali ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 27 Cost..
art. 640 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sallustio Giovanni impugna la sentenza in data 22/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 25/03/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per i reati di truffa e ricettazione. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e all'art. 27 Cost..

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen..

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.

4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

5. Successivamente è pervenuta remissione di querela esposta da Pardini Marco in relazione al reato di truffa, ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale.

6. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

7. Tutti i motivi d'impugnazione riferiti alla ricettazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di responsabilità per il reato di ricettazione (pag.

5) oltre che in punto di sussistenza della recidiva (alla pagina 6); questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 7.1. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

8. Quanto esposto conduce all'annullamento senza rinvio per la truffa e alla inammissibilità del ricorso per la ricettazione. Conseguentemente, la pena va ridotta nella misura inflitta in relazione al reato di truffa, facendosi applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo 1, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena in relazione al reato di ricettazione, di cui al capo 2, in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa. Così deciso il 24 ottobre 202