Italian Court dismisses appeal for retrial due to repetitive arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, convicted of theft, argued for a violation of law but failed to provide specific criticism of the lower court's reasoning. The court ruled that such repetitive submissions do not constitute a valid ground for retrial under Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals for retrial are inadmissible when they consist solely of repeating arguments already examined and rejected by the lower courts without offering specific, new criticism of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLA ROCCO nato a TERMOLI il 30/07/1999 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO Cirella Rocco impugna la sentenza in data 19/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 22/02/2021 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Deduce:
1. Violazione dì legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen..
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. L'unico motivo di ricorso è la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello (alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. 2.2. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferra ri). 2.3. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di un valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che sia esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere es