Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific criticism of lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Baldini and Verrigni inadmissible for being merely repetitive of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The applicants argued for violations regarding illegal occupation and lack of a formal complaint, but the court noted these points were not newly raised. Consequently, the court ruled that the appeals failed to provide the specific legal criticism required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grounds already examined and rejected by the lower court without offering specific, critical analysis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALDINI GIANLUCA nato a PESCARA il 26/01/1980 VERRIGNI MIRJANA nato a ATRI il 18/12/1986 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Baldini Gianluca e Verrigni Mirjana, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 05/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 13/10/2020 del Tribunale di Pescara, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, cod. pen. e all'art. 633 cod. pen.. Deducono:
1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di omessa motivazione con riferimento al reato di occupazione abusiva di edificio;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla transitorietà dell'occupazione.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635 cod. pen., per mancanza di querela.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di Verrigni al reato.
5. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e oggi riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisione impugnata in punto di concorso di Verrigni al reato (pagine 4 e 5), di sussistenza del reato per l'infondatezza della dedotta transitorietà dell'occupazione ((pag. 5). 5.1. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 5.2. Va aggiunto che il ricorrente muove un motivo in relazione alla querela che, però, oltre a non essere stata dedotta in appello è anche manifestamente infondata, visto che trascura di considerare che il reato contestato è quello di danneggiamento aggravato, procedibile d'ufficio.
6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estenso