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Ordinanza — n. 2833/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based arguments and unfounded timeliness claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding on the timeliness of the criminal complaint, arguing a defect in reasoning. The court rejected this, noting the trial judge provided sound legal arguments to determine the correct start date for the complaint's validity.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on merit-based evaluations or contains unfounded claims regarding the timeliness of a criminal complaint when the lower court's reasoning is logically sound and legally correct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility timeliness of criminal complaint merit-based arguments cassation defect in reasoning appeal dies a quo determination abbandono del procedimento per truffa ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANIELLO PRASSEDE nato a CITTADUCALE il 11/09/1943 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Manganiello Prassede impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/10/2020 del Tribunale di Rieti, che l'aveva condannata per il reato di truffa, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta tempestività della querela, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine della corretta individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e conseguentemente della tempestività della stessa; considerato, altresì, che la questione viene dedotta sulla base di preteso vizio di motivazione sulla valutazione dei fatti, che sposta il motivo su valutazioni di merito che non sono scrutinabílí in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente