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Ordinanza — n. 2832/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic mitigating circumstances claim in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Jandoubi Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on one count and a reduced sentence on another, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected this because such arguments are not permitted in appeals unless the lower court's reasoning is illogical, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible in the absence of evident illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal admissibility evident illogicality standard acquittal on one count sentence reduction appeal divieto di doppia punibilità individualizzazione della commisurazione penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI MOHAMED nato il 19/12/1987 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Jandoubi Mohamed impugna la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 14/0412022 del Tribunale di Latina, assolvendolo per il reato di cui al capo B), dichiarando non doversi procedere per difetto di querela in relazione al capo C) e rideterminando la pena per il reato di rapina aggravata contestata al capo A). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo B, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha pronunciato sentenza di assoluzione in relazione a tale episodio;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La President