Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances were not applied in their maximum extent. The appellant argued for a broader reduction, but the court held that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating factors falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge, who exercises this power in adherence to the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMATHEIS DAVIDE nato a TORINO il 25/05/1961 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dematheis Davide impugna la sentenza in data 24/02/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna per il reato di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente