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Ordinanza — n. 2828/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva objection at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the objection regarding recidiva as a specific ground for the appeal. The appellant argued that the first-instance conviction for receiving stolen goods was invalid due to prescription issues and the non-existence of recidiva. The court ruled that since the recidiva issue was not previously deduced as an appeal motive, it is barred from being raised at the cassation stage under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 157 comma 3 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; The objection to the existence of recidiva must be raised as a specific ground for appeal; failure to do so renders the subsequent cassation complaint inadmissible.

Parole chiave

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recidiva inammissibilita motivo di appello codice di procedura penale prescrizione reato ricorso cassazione spese processuali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 157 comma 3 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO FABIO nato a TORINO il 16/07/1976 avverso la sentenza/ordinanza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Calò Fabio impugna la sentenza in data 02/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 06//2021 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059);

Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presid