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Ordinanza — n. 2827/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for recidivism conviction due to preclusion of re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for recidivism, arguing for a different assessment of evidence and the reliability of sources. The court rejected these claims, emphasizing that the appellate judge's reasoning was logically sound and free from defects, thereby precluding the Supreme Court from re-evaluating the facts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own logical assessment for that of the lower court, as such acts violate the principle of preclusion established in the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal recidivism conviction preclusion principle evidence re-evaluation logical reasoning censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione riesame di una decisione precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO RICCARDO nato a RIVOLI il 04/02/1962 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Bello Riccardo impugna la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 26/05/2021 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Lette le conclusioni fatte pervenire dalla difesa del ricorrente. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che censurano il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente, sia la sostituzione della pena ex art. 58 I. 689/1981;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d