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Ordinanza — n. 2826/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with appeal deadline and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural violations and insufficient argumentation. The appellant failed to raise the lack of standing as a ground for appeal within the required timeframe, violating Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the second complaint merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground for non-prosecution was not previously raised in the appeal, and vague complaints that merely repeat lower court findings without specific argumentation are rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of standing non-punishability procedural deadline specific argumentation motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO PIETRO nato a LAMEZIA TERME 11 10/11/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Bruno Pietro impugna la sentenza in data 07/02/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 09/03/2021, cje lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen.. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'assenza della condizione di procedibilità per difetto di legittimazione del soggetto che ha proposto la querela, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è fondata su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (Si veda pagina 5), così che le stesse sono non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am