Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Malkoune Abdelmoula inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for money laundering and receiving stolen goods solely on grounds that the judgment's reasoning was insufficient. The court rejected this argument, ruling that the appeal was too generic and failed to specify the exact elements of the reasoning it contested, thereby violating statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the reasoning it contests, thus preventing the appellate judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALKOUNE ABDELMOULA nato il 17/09/1974 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Malkoune Abdelmoula impugna la sentenza in data 08/03/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e riciclaggio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.