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Ordinanza — n. 2823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. letter d.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of aggravated robbery convictions solely on grounds that the judgment's reasoning was insufficiently detailed. The court ruled that the appeal failed to identify specific elements of the contested reasoning, rendering the complaint generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the contested reasoning to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate reasoning Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal supervisory power motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSANES SAID nato il 11/08/1997 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ansanes Said impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 23/03/2022 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata ; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente